Il TAR Sardegna nega l’impianto agrivoltaico a Nuraminis
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha confermato il blocco del progetto per un nuovo impianto agrivoltaico a Nuraminis. La sentenza della Prima Sezione respinge il ricorso presentato dalla societĆ Quadrifoglio Solare S.r.l. contro il Comune e il Ministero della Cultura. Al centro della decisione si trova la protezione del patrimonio storico-culturale della zona, minacciato da una struttura che avrebbe occupato un’area ad alta densitĆ archeologica.
Il progetto e lo scontro con la Soprintendenza
La societĆ aveva proposto un impianto da 10 MW in localitĆ “Beccia Casteddu”, sfruttando le agevolazioni per le aree idonee vicine alle zone industriali. Tuttavia, la Soprintendenza ha espresso un parere negativo vincolante durante la conferenza di Servizi. Secondo i tecnici del Ministero, l’opera avrebbe interferito direttamente con l’insediamento antico di “Su Pezzu Mannu” e con altri siti di fase calcolitica e nuragica presenti nel raggio di pochi chilometri. Nonostante i tentativi dell’azienda di rimodulare il layout dei pannelli, i giudici hanno ritenuto insuperabili le criticitĆ legate alla tutela del paesaggio.
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La discrezionalitĆ tecnica dei beni culturali
Il cuore della sentenza risiede nel riconoscimento della discrezionalitĆ tecnica della Soprintendenza. Il Tar ha ribadito che il giudizio sulla compatibilitĆ di un'opera con i valori archeologici spetta agli organi specialistici. I magistrati possono annullare tali pareri solo in caso di manifesta illogicitĆ o travisamento dei fatti, elementi che non sono emersi nel caso di Nuraminis. La vicinanza (circa 145 metri) a insediamenti segnalati nel piano urbanistico comunale giustifica pienamente il diniego, a prescindere dai vincoli formali del Codice dei Beni Culturali.
Aree idonee e Legge Regionale 20/2024
Il ricorso sollevava anche una questione di legittimità costituzionale contro la legge regionale n. 20/2024 della Sardegna, che limita l'installazione di energie rinnovabili in vaste aree dell'isola. Tuttavia, i giudici non hanno esaminato nel merito questa parte della doglianza. Poiché il parere negativo della Soprintendenza basato sull'archeologia è stato giudicato valido e sufficiente a fermare l'opera, la questione della normativa regionale è diventata irrilevante. In termini giuridici, la motivazione archeologica "sorregge" da sola il diniego, rendendo inutile discutere della classificazione delle aree non idonee.
Partecipazione e preavviso di rigetto
La società ricorrente lamentava anche la mancanza del "preavviso di rigetto", un atto formale che deve precedere il diniego definitivo. Il Tar ha però stabilito che non vi è stata alcuna violazione dei diritti dell'azienda. La Quadrifoglio Solare ha partecipato attivamente alla conferenza di Servizi sincrona, discutendo le criticità direttamente con le autorità . Questa partecipazione sostanziale sana ogni vizio formale, poiché l'azienda conosceva perfettamente i motivi che stavano portando alla bocciatura del progetto. Con questa sentenza, il tribunale riafferma la priorità della tutela del suolo e della storia sarda rispetto alla pur necessaria espansione delle energie verdi.