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Minimax di Sestu Minimax di Sestu

Sestu, Comune ko al Tar: Minimax non dovrà chiudere

La decisione dei giudici: “Le misurazioni della polizia locale sono approssimative: no alla chiusura parziale del centro commerciale”
Ennio Neri

Minimax non chiuderà parzialmente l’attività: le misurazioni dell’amministrazione comunale di Sestu sono imprecise e i giudici annullano l’ordinanza che imponeva lo stop alla struttura di vendita.

Il TAR annulla l’ordinanza del Comune di Sestu: mancano le misurazioni sull’attività commerciale della Minimax che così non dovrà chiudere parzialmente.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha annullato l’ordinanza dell’11 aprile 2025, con cui il Comune di Sestu imponeva alla società Minimax la chiusura di parte della sua media struttura di vendita.

La Minimax, che gestisce un’attività commerciale di oltre 5 mila 700 mq destinata alla vendita di prodotti non alimentari (bricolage), aveva contestato la decisione del Comune, sostenendo che le autorità locali non avessero eseguito misurazioni effettive sulla superficie realmente destinata alla vendita di merci “ingombranti, non immediatamente amovibili e a consegna differita”, così come previsto dalla legge regionale del 2006.

Il Comune aveva basato il proprio provvedimento su rilievi fotografici e osservazioni visive della Polizia Locale, ritenendo che la Minimax non rispettasse la soglia minima del 75% prevista per le attività specializzate nella vendita di tali merci. Tuttavia, il Tar ha evidenziato che l’amministrazione aveva riconosciuto essa stessa la necessità di ottenere una misurazione precisa, come risulta da note interne indirizzate alla Polizia Locale nel marzo 2025.

La decisione dei giudici

Il Collegio, presieduto dal giudice Andrea Gana, ha chiarito che un provvedimento basato su norme con parametri numerici non può fondarsi su valutazioni approssimative, prive di un’adeguata istruttoria tecnica. La decisione si fonda su un principio semplice ma essenziale: servono dati oggettivi per limitare un’attività economica.

Il Tar ha quindi accolto il ricorso della Minimax, annullando l’ordinanza comunale e sospendendone gli effetti. Le spese processuali restano compensate tra le parti, in considerazione della complessità del caso.

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