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Cagliari, svolta per i senzatetto: garantita l’assistenza sanitaria

Un provvedimento volto a tutelare le fasce più fragili della comunitĆ : un Fondo destinato a 14 cittĆ  metropolitane per permettere l’accesso al Servizio sanitario nazionale.
La Redazione

L’assistenza sanitaria garantita ai senza fissa dimora. Il disegno di legge, a prima firma del parlamentare piddino Marco Furfaro, ha incassato 130 sƬ al Senato e ora il provvedimento ĆØ definitivo. E tra le 14 cittĆ  metropolitane destinatarie del Fondo da un milione di euro, stabilito dall’articolo 1 del testo, c’ĆØ anche Cagliari.

Un provvedimento volto a tutelare le fasce più fragili della comunitĆ  – ancor di più se si pensa che i senza fissa dimora sono impossibilitati di iscriversi al Servizio sanitario nazionale – in osservanza degli articoli 3 e 32 della Costituzione, garantendo l’assistenza sanitaria a tutti coloro che risiedono o dimorano nel territorio.

Un testo composto di tre articoli. Il primo di questi istituisce un Fondo, di un milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per finanziare un programma sperimentale, da attuarsi nelle cittĆ  metropolitane. Obiettivo “assicurare progressivamente il diritto all’assistenza sanitaria” ai senza dimora e per consentirgli di iscriversi nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie locali; di scegliersi un medico; di accedere alle prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza.

Un Fondo ripartito tra le Regioni con un decreto ministeriale da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e sentite le associazioni di volontariato e di assistenza sociale "più rappresentative".

Come giĆ  detto, tra le 14 cittĆ  metropolitane a cui fa riferimento la relazione dell'Istat c'ĆØ anche Cagliari, oltre a Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia. Lo schema di questo decreto attuativo dovrĆ  essere trasmesso alle Camere per i pareri delle Commissioni competenti che dovranno pronunciarsi entro 20 giorni.

Il secondo dei tre articoli prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno e a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, il Governo presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del provvedimento: numero dei senza dimora iscritti negli elenchi delle Aziende Sanitarie Locali di ogni Regione; numero e tipologia delle prestazioni erogate in favore dei senza dimora; eventuali criticitĆ  emerse; costi effettivamente sostenuti. L'articolo 3 riguarda le modalitĆ  di finanziamento del Fondo.

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