La battaglia legale per i servizi balneari nel litorale di Pula segna un punto decisivo a favore del Comune. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha pubblicato la sentenza che mette fine, almeno per il primo grado di giudizio, alla lunga disputa sul chiosco situato sulla spiaggia di “Perd’e Sali”, in località “Porto Columbu”. I giudici hanno respinto il ricorso di un imprenditore locale contro l’ordine di demolizione e il provvedimento interdittivo del Comune, ribadendo un principio cardine: la permanenza delle strutture sulle spiagge sarde necessita di titoli edilizi e paesaggistici validi e non può basarsi su interpretazioni arbitrarie delle proroghe normative.
Il nodo della rimozione invernale
La vicenda trae origine dalla stagione 2023, quando il titolare ricevette l’autorizzazione a installare la struttura amovibile con l’obbligo di smontaggio entro il 31 ottobre. Nonostante i tentativi di ottenere proroghe per il periodo invernale e i successivi ricorsi, la struttura è rimasta nell’area demaniale oltre i termini consentiti. Il ricorrente ha sostenuto di aver smontato e rimontato il chiosco tra febbraio e aprile 2024, ma i giudici hanno rilevato gravi incongruenze nelle dichiarazioni. La mancanza di prove certe sulla reale rimozione della struttura ha pesato come un macigno sulla richiesta di accertamento di conformità.
L'art. 3 comma 3-bis della Legge 118/2022 non salva l'abuso
Uno dei punti centrali della difesa riguardava la recente normativa nazionale che permette ai concessionari di mantenere i manufatti amovibili anche durante la sospensione stagionale. Tuttavia, il TAR ha chiarito un aspetto fondamentale: tale norma non costituisce una "sanatoria automatica" per chi ha agito in assenza di titoli o ha ignorato precedenti ordini di demolizione. Nel caso di Pula, la struttura risultava priva del necessario permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica per il periodo contestato. I giudici hanno dunque confermato la legittimità della diffida a demolire emessa dal Comune nel marzo 2025.
Inedificabilità dei 300 metri e tutela del paesaggio
La sentenza richiama con fermezza la legge regionale n. 45/1989, che impone il vincolo di integrale conservazione nella fascia dei 300 metri dalla battigia. Il Comune di Pula ha agito correttamente negando la sanatoria, poiché l'intervento non rispettava i requisiti urbanistici ed edilizi necessari. Senza la conformità urbanistica, anche il procedimento per la compatibilità paesaggistica presso la Regione è andato incontro all'archiviazione. Il tribunale ha stabilito che la mera titolarità di una concessione demaniale non esenta dal rispetto delle norme edilizie vigenti nel territorio regionale.
Le conseguenze per il settore balneare
Questa pronuncia rappresenta un monito importante per tutto il comparto turistico dell'Isola. La sentenza chiarisce che il mantenimento dei chioschi tutto l'anno è possibile solo se supportato da un iter amministrativo impeccabile e da strumenti urbanistici comunali (come il PUL) che lo prevedano esplicitamente. Il TAR ha ribadito che il "silenzio diniego" sull'istanza di sanatoria si era già ampiamente formato, rendendo legittimi i successivi atti di chiusura delle attività di somministrazione imposti dal SUAPE.
Un futuro tra regole rigide e nuove gare
La decisione dei magistrati sardi si inserisce in un contesto di grande incertezza per le concessioni balneari italiane, segnato dalle scadenze europee e dalle procedure selettive in arrivo. Per la stagione 2026, la parola d'ordine resta la regolarità tecnica: il tribunale ha confermato che la tutela del paesaggio costiero prevale sulle esigenze commerciali se queste non seguono il corretto percorso autorizzativo. Il chiosco di Porto Columbu dovrà ora essere rimosso, segnando un precedente significativo per la gestione dei litorali sardi.