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Alessandra Todde Alessandra Todde

Spese elettorali, per Alessandra Todde sanzione per “gravi e plurime violazioni”

Ecco il verdetto dei giudici. Respinto il ricorso della governatrice, confermate le accuse
Ennio Neri
Il presidente della Regione Alessandra Todde

I giudici: “Gravi e plurime violazioni” per Alessandra Todde.

Il Collegio di Garanzia Elettorale ha confermato la sussistenza di plurime e gravi violazioni da parte della candidata Alessandra Todde in materia di trasparenza delle spese elettorali, accertando una serie di irregolarità che vanno ben oltre il mero vizio formale.

Secondo quanto riportato nel provvedimento, la Todde avrebbe ricevuto fondi da soggetti terzi – e non direttamente dalla lista o dal partito di appartenenza – senza adempiere agli obblighi previsti dalla legge, quali: la nomina di un mandatario elettorale, l’apertura di un conto corrente dedicato, la sottoscrizione e l’asseverazione del rendiconto e la produzione dell’estratto conto bancario o postale.

Tali adempimenti risultano disattesi, come la stessa candidata ha esplicitamente ammesso.

Un’ulteriore contestazione riguarda la mancanza di tracciabilità di alcuni finanziamenti. In particolare, il Collegio ha evidenziato che sedici versamenti effettuati tramite PayPal non risultano documentati in modo trasparente, né è stato possibile verificarne la confluenza nel conto corrente ufficiale del Comitato 5 Stelle, acceso presso Intesa Sanpaolo. Sebbene la candidata abbia dichiarato che tali contributi siano stati effettivamente versati nel conto del Comitato, la documentazione prodotta non conferma tale circostanza: non vi è corrispondenza tra i versamenti PayPal e i movimenti bancari ufficiali, lasciando in sospeso la destinazione e l’impiego delle somme.

Il Collegio ha così ribadito che si è in presenza di violazioni sostanziali, non semplici omissioni procedurali, che impediscono ogni forma di controllo sui finanziamenti ricevuti, i soggetti erogatori e il loro utilizzo.

Alla luce della gravità delle irregolarità, è stata confermata l’entità della sanzione pecuniaria applicata, quantificata secondo i criteri dell’articolo 8 della legge 689 del 1981: è stata considerata la violazione più grave, cui è stato aggiunto un incremento fino al triplo per ciascuna ulteriore infrazione.

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