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No alle 11 pale eoliche alte 200 metri: a Carbonia vince il paesaggio

I giudici del Tar bocciano l’impianto eolico nel Sulcis. Decisivo il parere contrario della Soprintendenza
Ennio Neri
Pale eoliche

No alle 11 pale eoliche alte 200 metri: a Carbonia vince il paesaggio

No alle 11 pale eoliche alte 200 metri: a Carbonia vince il paesaggio. È finita con un netto rigetto da parte del Tar Sardegna la battaglia legale tra Iberdrola Renovables Italia S.p.A. e il Ministero della Cultura, in merito al progetto di un impianto eolico da 66 megawatt nei territori di Carbonia, Iglesias e Gonnesa, nel Sulcis. L’azienda aveva presentato ricorso contro il parere negativo del Mic, che aveva bloccato l’iter autorizzativo, ritenendolo viziato da una lettura eccessivamente rigida delle norme di tutela paesaggistica.

Il progetto, inserito tra le iniziative del Pnrr, prevedeva l’installazione di 11 aerogeneratori alti 206 metri, e si collocava all’interno della strategia nazionale per la transizione energetica. Tuttavia, secondo le Soprintendenze coinvolte, la zona interessata è troppo vicina (entro i 3 chilometri) a numerosi beni archeologici e culturali, ed è pertanto esclusa dalle cosiddette “aree idonee ex lege”.

I legali di Iberdrola – Carlo Comandé, Serena Caradonna e Ilaria Arrigo – hanno contestato il rigetto, sostenendo che la sola vicinanza a beni tutelati non basta per un parere negativo e che i documenti del Mic si limitano ad elenchi generici, senza dimostrare impatti reali e concreti. Inoltre, la società ha evidenziato la presenza della zona industriale di Portoscuso, la mancanza di intervisibilità diretta degli aerogeneratori con i beni segnalati e ha rigettato le accuse relative all’interferenza con i mezzi antincendio o alla carenza di valutazione degli impatti cumulativi.

La sentenza

Nonostante ciò, i giudici hanno dato pieno credito alla valutazione tecnica delle Soprintendenze, ritenendo che la motivazione negativa sia stata “ampia, articolata e coerente”. La presenza di numerosi siti nuragici e romani, alcuni ancora non indagati scientificamente, e la prossimità ai corsi d’acqua tutelati, sono stati elementi decisivi. Il Tar ha affermato che in questi casi il parere del Mic è vincolante, non solo obbligatorio, e che il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni tecnico-discrezionali, se non in presenza di evidenti illogicità o travisamenti.

Con questa pronuncia, il Tar ribadisce un principio ormai consolidato: nelle aree non ex lege idonee, la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale prevale, e il parere del Ministero della Cultura assume piena efficacia vincolante.

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