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Bloccato il mega impianto agrivoltaico a Serramanna: “C’è un insediamento romano nel sottosuolo”

Il Tar blocca il maxi impianto accanto al fiume Gora Figuera
Ennio Neri

Stop a Serramanna al mega impianto agrivoltaico

C’è un insediamento romano nel sottosuolo, stop all’impianto agrivoltaico a Serramanna. Il Tar Sardegna chiude uno dei contenziosi più delicati sul fronte della transizione energetica nell’isola e respinge il ricorso presentato dalla società Tintoretto S.r.l. contro i pareri negativi delle amministrazioni statali. Il progetto prevedeva la costruzione di un grande impianto agrivoltaico tra i comuni di Serramanna e Samassi, nel Sud Sardegna.

Il tribunale amministrativo, con decisione discussa nell’udienza pubblica del 4 marzo 2026, conferma la legittimità dell’azione dei ministeri coinvolti e chiarisce alcuni principi cruciali sul rapporto tra sviluppo delle rinnovabili, tutela del paesaggio e salvaguardia del patrimonio archeologico.

Il progetto dell’impianto agrivoltaico

La società proponente aveva presentato nel 2022 la richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per realizzare un impianto agrivoltaico con potenza nominale superiore a 25 megawatt. L’intervento avrebbe occupato circa 37 ettari di terreno agricolo, oggi destinati a seminativo, con trasformazione a pascolo e installazione di pannelli fotovoltaici sopraelevati.

Il progetto si collocava in un’area rurale compresa tra i territori comunali di Serramanna e Samassi. L’azienda sosteneva la compatibilità ambientale dell’intervento e puntava sulla normativa nazionale che promuove la diffusione delle energie rinnovabili anche nelle aree agricole. Durante l’istruttoria, tuttavia, diversi enti pubblici hanno sollevato obiezioni rilevanti.

I pareri contrari delle amministrazioni

La Direzione generale per la Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna ha segnalato un’interferenza con la fascia di rispetto del Fiume Gora Figuera, considerato elemento paesaggistico tutelato dal Piano Paesaggistico Regionale. Anche la Soprintendenza archeologica e paesaggistica competente ha espresso un giudizio negativo. Gli esperti hanno evidenziato tre criticità principali:

la presenza di un contesto agricolo consolidato;

il rischio di ritrovamenti archeologici, testimoniato da frammenti ceramici rinvenuti nell’area;

l’incompatibilità con la tutela del paesaggio rurale.

Il Ministero della Cultura ha quindi formalizzato nel gennaio 2023 un parere negativo, ribadito successivamente nel 2024.

Lo scontro tra ministeri sulla compatibilità ambientale

Nel corso del procedimento si è verificato un vero conflitto istituzionale. La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, organo che valuta i progetti energetici strategici, ha infatti espresso nel marzo 2025 uno schema di parere favorevole alla compatibilità ambientale.

La divergenza tra il parere positivo della commissione e quello negativo del Ministero della Cultura ha impedito una decisione unitaria. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha quindi trasmesso il fascicolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attivando la procedura prevista dalla legge per dirimere i contrasti tra amministrazioni.

La società proponente ha contestato questa scelta davanti al Tar, sostenendo che il parere del Ministero della Cultura fosse tardivo e che quindi si fosse formato un silenzio-assenso favorevole al progetto.

Il Tar esclude il silenzio-assenso nella VIA

Il tribunale ha respinto questa tesi con un principio molto netto. I giudici hanno chiarito che il meccanismo del silenzio-assenso previsto dalla legge amministrativa non opera nei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale.

Secondo la sentenza, la normativa ambientale contiene già strumenti specifici per evitare blocchi procedimentali, come il potere sostitutivo previsto dal decreto legislativo 152 del 2006. Per questo motivo il parere del Ministero della Cultura mantiene piena efficacia anche se espresso dopo i termini indicati dalla società.

Le aree agricole non risultano idonee

Il tribunale ha affrontato anche il nodo centrale della controversia: la classificazione delle aree coinvolte.

La società sosteneva che i terreni dovessero rientrare tra le aree idonee alla realizzazione di impianti rinnovabili secondo il decreto legislativo 199 del 2021.

Il Tar ha invece escluso questa interpretazione. La legge considera idonee le aree agricole solo quando si trovano entro 500 metri da zone industriali o commerciali. Nel caso in esame questa condizione non risulta dimostrata.

Senza tale requisito, l’amministrazione conserva una piena discrezionalità nella valutazione paesaggistica e ambientale.

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Pesano i rischi archeologici

Un ulteriore elemento decisivo riguarda il patrimonio storico. La soprintendenza ha segnalato la possibile presenza di un insediamento romano sotterraneo, ipotesi sostenuta dal ritrovamento di materiali ceramici.

Il progetto della società, secondo i giudici, non ha affrontato in modo adeguato questo rischio. La modifica progettuale proposta avrebbe isolato l’area archeologica dal suo contesto originario, compromettendone il valore scientifico.

Ricorso respinto

Alla luce di questi elementi il Tar ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti presentati dalla società.

La sentenza sottolinea che il parere negativo del Ministero della Cultura deriva da una valutazione complessiva dello stato dei luoghi: destinazione agricola consolidata, tutela paesaggistica e potenziale interesse archeologico.

I giudici riconoscono comunque la complessità della vicenda e dispongono la compensazione integrale delle spese tra le parti.

La decisione rappresenta un passaggio significativo nel dibattito sulla diffusione degli impianti agrivoltaici in Italia, dove la crescita delle rinnovabili deve confrontarsi sempre più con la tutela del paesaggio, dell’agricoltura e del patrimonio storico.

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